Abbiamo creato una raccolta delle domande più frequenti che ci vengono poste.
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Quali sono le attività soggette a rischio ambientale?
Tutte le attività possono causare una danno all’ambiente, conseguentemente tutte le attività sono soggette a rischio ambientale.
In particolare:
- Gli insediamenti produttivi, logistici, commerciali, residenziali …
- Le attività eseguite presso terzi: bonifica, scavi, installazione impianti, decommissioning …
- Le attività di stoccaggio, di carico e scarico
- Le attività di trasporto delle merci
- La committenza del trasporto di merci pericolose
In caso di sinistro ambientale, chi paga?
La normativa ambientale si fonda sul principio di chi inquina paga: l’onere operativo ed economico del ripristino ambientale e di eventuale danno ambientale residuale verso terzi grava sul soggetto responsabile del sinistro.
Le prescrizioni normative impongono l’attuazione dell’intervento di risoluzione e la comunicazione agli enti territoriali di controllo (ARPA, Comuni, Provincie e Regioni) entro le prime 24 ore.
Sia nel caso di intempestività (ovvero dopo le 24 ore) sia nel caso di omissione dell’azione di ripristino ambientale subentrano le fattispecie di reato penale previste dalla Legge 68/2015 (introduzione dei c.d. «ecoreati»).
Tali fattispecie vengono integrate da quelle connesse alla commissione dei reati corporativi previste dal D.Lgs. 231/01.
- Prima si interviene e più si mitiga il rischio di incorrere nelle fattispecie di reato penale, il costo degli interventi di ripristino e il rischio di danno residuale a terzi (ovvero il danno prodotto dall’inquinamento graduale non risolvibile).
Le assicurazioni coprono i danni ambientali?
In linea generale i danni ambientali sono coperti da polizze di responsabilità civile terzi, sia di rischio generico come le RCA sia di rischio specifico come le polizze antinquinamento.
Nel caso di incidente con impatti ambientali avvenuto durante la circolazione dei mezzi, i danni ambientali vengono pagati dalle assicurazioni nell’ambito delle polizze obbligatorie RCA. Ai fini della copertura, le polizze RCA devono naturalmente prevedere il reale rischio ambientale derivato dal trasporto, dichiarato dall’assicurato.
Nel caso di sinistro ambientale avvenuto durante il carico/scarico delle merci, quindi non durante la circolazione, i danni ambientali vengono coperti dalle assicurazioni nell’ambito delle polizze non obbligatorie di “carico e scarico”.
Cosa non coprono/tutelano le polizze assicurative alle Imprese?
Le polizze assicurative, ove possedute, coprono solamente le conseguenze economiche del ripristino dei danni ambientali e degli eventuali danni ambientali residuali (danni a terzi).
Le polizze non coprono invece i danni all’assicurato dovuti alla commissione dei reati per la mancata osservanza della norma ambientale che impone di avviare il ripristino nelle 24 ore.
Il Responsabile del danno deve necessariamente provvedere al ripristino operativo tempestivo, mediante imprese specializzate e autorizzate ad eseguire tali attività. La mancata o tardata azione comporta la commissione di reato penale. La mancata valutazione del rischio e dell’organizzazione per mitigarlo costituisce reato corporativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
Come bisogna intervenire in caso di sinistro con solo potenziale impatto ambientale?
Nel caso di sinistro con solo potenziale impatto ambientale, ovvero con elevato rischio che il danno possa avvenire ma non ancora concretizzatosi, occorre intervenire per scongiurarne l’innesco.
Tale tipologia di intervento viene denominato “intervento di salvaguardia” ed il relativo risarcimento non è sempre coperto dalla Polizza RCA.
Occorrono infatti Polizze antinquinamento che oggi non sono diffuse, neanche per il trasporto delle merci pericolose.
Sono interventi abbastanza frequenti, per esempio in incidenti a mezzi che trasportano prodotti liquidi. In questi casi, per poter soccorrere il mezzo, occorre fare un travaso della merce o prodotto da un mezzo ad un altro.
Quali sono gli impatti economici dei danni ambientali?
Gli impatti economici dei danni ambientali generabili durante il sinistro sono variabili in relazione alla tipologia di merce trasportata:
- Settore del trasporto merci pericolose: media e rilevante entità
- Settore del trasporto prodotti liquidi o pulvirulenti: lieve e media entità (i danni di media entità sono spesso connessi a prodotti liquidi oleosi);
- Settore del trasporto prodotti liquidi o pulvirulenti tossici non codificate merci pericolose: media e rilevante entità (trattasi di prodotti liquidi concentrati anche alimentari o di prodotti pulvirulenti tipo il cemento)
- Settore del trasporto rifiuti: media e rilevante entità
- Altre tipologie di merci: lieve entità.
I danni conseguenti alle altre tipologie di merci, seppur di modesta entità, hanno generalmente costi aggiuntivi per la gestione dei rifiuti prodotti.
I vostri servizi possono essere completamente integrati ed interconnessi con altri sistemi digitali funzionali ad altre attività nella disponibilità delle Aziende?
Certamente!
Questa è la nostra visione di offerta digitale innovativa.
I servizi digitalizzati e integrati consentono alle Aziende di poter fruire, attraverso un unico canale digitale e senza investire in molteplici centraline elettroniche con le stesse funzioni, di un sistema di gestione web based funzionale alla prevenzione, protezione e gestione degli adempimenti e delle emergenze ambientali nonché, per esempio, al controllo e monitoraggio degli automezzi, della merce anziché degli impianti industriali a servizio degli insediamenti logistici, produttivi e commerciali, consentendo automatismi e la definizione di alert predefiniti la cui comunicazione può attivare l’intervento di squadre di emergenza nei casi di anomalie rilevate.
Una tale offerta innovativa permette alle Aziende di abbattere i costi delle esternalità necessarie, di avere una minor quantità di fatture da gestire nonché, ancor più rilevante, di ottemperare ai requisiti della CSR europea (Corporate Social Responsibility) e di innalzare i livelli di sostenibilità, efficienza e competitività.
Il Sistema digitale offerto si innesta su una geolocalizzazione già esistente o è a sua volta una geolocalizzazione autonoma?
Si, il sistema si innesta su una geolocalizzazione già esistente.
In particolare la piattaforma digitale MyPragma si interfaccia con le piattaforme digitali di terze parti nella disponibilità delle Aziende.
Quindi se le Aziende dispongono di piattaforme di geolocalizzazione asset fisici o addirittura di gestione e monitoraggio dei dati provenienti dagli asset fisici, la piattaforma ne acquisisce i dati (tipo la geolocalizzazione) solo nel caso di richieste di intervento o di alert predefiniti.
In tali casi vengono immediatamente attivate le squadre di intervento, l’interfaccia con l’Azienda cliente e, ove necessario, con gli Enti territoriali.