
Adeguato Assetto e danno ambientale: quando uno sversamento diventa crisi d’impresa
Quando avviene uno sversamento in uno stabilimento, l’attenzione va subito alle cose urgenti. Bisogna contenere il prodotto, avvisare gli enti, capire se il suolo o la falda sono stati raggiunti. Quasi nessuno, in quelle ore, pensa al bilancio. Eppure è lì che l’evento può fare i danni più lunghi, e c’è una norma che chiede agli amministratori di averci pensato prima.
È l’articolo 2086 del Codice Civile, riscritto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Molti imprenditori lo conoscono di nome e lo associano ai numeri di bilancio, agli indici, al rapporto con le banche. Raramente viene letto insieme al rischio ambientale, e per molte imprese il collegamento è diretto. Un adeguato assetto che ignora il danno ambientale lascia scoperto proprio l’evento capace di mettere in ginocchio l’azienda in poche settimane.
Che cosa chiede l’articolo 2086 del Codice Civile
Il secondo comma dell’articolo è stato introdotto dal Decreto Legislativo 14/2019, ed è in vigore dal 16 marzo 2019, quindi da prima che il resto del Codice della Crisi diventasse operativo nel luglio 2022. Il testo è chiaro:
«L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale».
In concreto la norma chiede strutture, procedure e sistemi di controllo che permettano di vedere per tempo i segnali di pericolo, prima che diventino una crisi vera e propria. Per l’imprenditore individuale il Codice della Crisi, all’articolo 3, parla invece di «misure idonee» con la stessa funzione. L’obbligo cambia forma ma non scompare.
Il Codice indica anche alcuni segnali che l’assetto deve saper intercettare, come i debiti verso i dipendenti scaduti da almeno trenta giorni o quelli verso i fornitori scaduti da almeno novanta. Sono indicatori finanziari e arrivano tardi, perché registrano un problema che è già nei conti. Un assetto davvero adeguato deve guardare anche a monte, agli eventi che possono generare quei debiti all’improvviso.
Perché il rischio ambientale rientra negli adeguati assetti?
La norma chiede un assetto adeguato «alla natura» dell’impresa. Per un’azienda che stocca carburanti, movimenta sostanze chimiche, gestisce rifiuti o ha piazzali esposti al dilavamento, la natura dell’attività comprende anche la possibilità di un evento ambientale. Non è un’ipotesi remota, è un rischio tipico del settore.
Il punto è che un evento ambientale non si comporta come gli altri rischi operativi. La responsabilità per il danno ambientale prevista dal Codice dell’Ambiente è legata a chi lo ha causato e non conosce un tetto di spesa, perché l’obbligo è quello di riportare la risorsa danneggiata allo stato originario. In più, come già spiegato parlando del principio «chi inquina paga», il costo segue chi ha prodotto il danno anche quando l’evento è stato involontario.
Quando un rischio ha queste caratteristiche, ignorarlo nell’organizzazione aziendale è difficile da giustificare. Un amministratore che ha previsto procedure per il credito, per la liquidità e per la sicurezza informatica, ma nulla per uno sversamento nel suo deposito, ha costruito un assetto con un buco nel punto più esposto.
Quanto può costare un evento ambientale non gestito?
Le voci di costo arrivano tutte insieme, e questo è ciò che le rende pericolose per la continuità aziendale. C’è il ripristino ambientale, che può significare caratterizzazione del sito e una bonifica imposta dall’autorità. Ci sono le sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, i procedimenti penali per i reati ambientali, che dal 2011 coinvolgono anche l’ente attraverso il Decreto Legislativo 231/2001. Ci sono le richieste di risarcimento dei terzi danneggiati e, spesso, il fermo dell’attività produttiva mentre l’area resta sotto sequestro o in messa in sicurezza.
I dati raccolti da Pragmatica Ambientale sugli interventi mostrano quanto pesi il tempo. Con un intervento entro circa due ore il costo medio di un’emergenza si attesta intorno a 57.000 euro. Con l’approccio tradizionale, che arriva oltre le 72 ore, il costo medio sale a circa 710.000 euro. Ne abbiamo parlato in modo più esteso nell’articolo su quanto vale ogni minuto in un’emergenza ambientale.
Per una PMI, una differenza di questo ordine non è una voce di bilancio da assorbire, è la distanza tra un anno difficile e una crisi di liquidità. Ed è esattamente il tipo di evento che l’articolo 2086 chiede di intercettare.
Che cosa rischiano gli amministratori quando arriva la crisi d’impresa?
Quando un’impresa entra in difficoltà dopo un evento ambientale, prima o poi qualcuno ricostruisce la storia. Può farlo un giudice, un curatore o un creditore, e la domanda che si pone è sempre la stessa. L’azienda aveva un sistema per prevenire o contenere quel rischio?
Se la risposta è no, la posizione degli amministratori si complica. Il Codice Civile prevede che gli amministratori rispondano verso la società e verso i creditori sociali quando non adempiono ai doveri imposti dalla legge, come stabiliscono l’articolo 2392 per le società per azioni e l’articolo 2476 per le società a responsabilità limitata. L’istituzione di un assetto adeguato è uno di questi doveri. In caso di liquidazione giudiziale, che dal 2022 ha preso il posto del fallimento, è il curatore a poter promuovere l’azione di responsabilità, come prevede l’articolo 255 del Codice della Crisi.
Un chiarimento è necessario. I giudici, di regola, non entrano nel merito delle scelte imprenditoriali e non condannano un amministratore perché una decisione si è rivelata sbagliata. Possono però valutare se l’organizzazione era adeguata a vedere e gestire i rischi tipici dell’attività. La legge non chiede di essere infallibili, chiede di essere strutturati. E un rischio ambientale mai mappato, senza procedure, senza presidi e senza personale formato, difficilmente supera questa verifica.
E se l’azienda finisce in liquidazione giudiziale?
C’è un aspetto che molti sottovalutano. Il problema ambientale non si estingue con l’impresa. Con la sentenza n. 3 del 2021, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che la curatela, in quanto detentrice dei beni dell’impresa, è tenuta a rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati sul sito, con costi a carico della massa fallimentare.
Questo significa che il costo di un evento ambientale mal gestito può ricadere sui creditori, riducendo ciò che resta da distribuire. Ed è una ragione in più perché curatori e creditori guardino con attenzione a come gli amministratori avevano organizzato, o non organizzato, il presidio di quel rischio.
Come si costruisce un assetto adeguato anche sul piano ambientale?
Prima di tutto va detto che non serve alimentare paranoie. Non ogni azienda ha lo stesso livello di esposizione, e la norma stessa parla di un assetto proporzionato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Serve però sapere dove si trova il rischio e dimostrare di averlo gestito.
Un assetto adeguato sul piano ambientale parte dall’analisi degli scenari incidentali concreti, cioè quali sostanze ci sono, dove si trovano, che cosa può succedere e con quale impatto. Da lì derivano i presidi fisici dimensionati su quegli scenari, le procedure operative che dicono chi fa cosa nei primi minuti, la formazione del personale che sarà presente quando l’evento accade e un piano di intervento rapido che non dipenda dalla ricerca affannosa di un fornitore.
C’è poi un elemento che fa la differenza in un’aula di tribunale, ed è la documentazione. Un sistema che esiste ma non lascia traccia vale poco quando bisogna provare di averlo attuato. Lo stesso principio vale per il Modello 231, che viene giudicato per il suo funzionamento e non per la sua esistenza. Diritto ambientale e diritto della crisi d’impresa arrivano alla stessa conclusione, cioè che la prevenzione strutturata e documentata è una responsabilità di chi amministra.
Dove si colloca PIA Plus in questo quadro?
PIA Plus, il sistema di gestione del rischio ambientale di Pragmatica Ambientale, è costruito su questa logica. Parte da un risk assessment che identifica gli scenari incidentali dell’azienda, li presidia con i kit certificati SKUDO dimensionati su quegli scenari, forma il personale con sessioni operative e garantisce il pronto intervento H24 con arrivo delle squadre di emergenza entro due ore e mezza.
Ogni attività viene registrata sulla piattaforma digitale, che conserva e tiene traccia di manutenzioni, verifiche, formazione e interventi. È questa traccia a trasformare la prevenzione in evidenza documentale, utile in caso di ispezione o di contenzioso e coerente con ciò che l’articolo 2086 chiede di poter dimostrare. PIA Plus non sostituisce le valutazioni del consulente legale o del commercialista sull’assetto complessivo dell’impresa, ma copre la parte ambientale, che è spesso quella lasciata scoperta.
Il momento giusto per guardare questo rischio
Presidiare il rischio ambientale non significa solo evitare sanzioni. Significa ridurre la probabilità che un evento si trasformi in una crisi, proteggere la continuità dell’impresa e limitare l’esposizione personale di chi la amministra.
Se vuoi capire quanto il rischio ambientale della tua azienda sia oggi presidiato dentro il tuo assetto organizzativo, contattaci per un’analisi del tuo livello di esposizione.
